PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Cognome del figlio legittimo).

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere il proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta».

      2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 33 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il figlio maggiorenne, con richiesta scritta all'ufficiale dello stato civile, entro un anno dal compimento della maggiore età, può richiedere che gli sia attribuito il cognome della madre, ovvero quello del padre, ovvero entrambi i cognomi. Il cambiamento del cognome può essere richiesto una sola volta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 143-bis.1, secondo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

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Art. 2.
(Fatti costitutivi del possesso di stato).

      1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

          2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

          3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 3.
(Cognome del figlio naturale).

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio naturale). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis.1.
      Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può aggiungersi o sostituirsi, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, con le modalità

 

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previste dall'articolo 143-bis.1. In caso di disaccordo fra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo segue quello preesistente».

Art. 4.
(Cognome del figlio adottivo).

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta dai coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis.1».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.